La Riforma del Terzo Settore, in particolare il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 11 del 3 luglio 2018), ha previsto alcuni adempimenti obbligatori economici e sociali per gli ETS, che in questa fase transitoria sono rappresentati dalle Odv, Aps e Onlus iscritti nei rispettivi Registri vigenti. Tale necessità risponde ai principi di correttezza e trasparenza nella gestione della vita associativa, principi a cui si è ispirata la Riforma stessa.
Alla luce di tali obblighi, il CSVAA vuole proporre suggerimenti alle Associazioni allo scopo di raggiungere una consapevolezza ad adeguarsi a quanto richiesto dalle nuove “regole”.
Obbligatorietà registro volontari e obbligo assicurativo
Il D.Lgs. n. 117/2017 all’art. 17 definisce la figura del “Volontario” e individua le caratteristiche essenziali per essere volontario.
Gli Ets che si avvalgono dei volontari devono rispettare i seguenti obblighi:
- predisporre un registro in cui iscrivere i volontari;
- assicurare i volontari contro malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.
L’obbligatorietà delle assicurazioni per gli Ets è regolata dall’art. 18 del D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) il quale stabilisce che gli Enti del Terzo Settore che si avvalgono di volontari, comprese le Odv hanno l’obbligo di assicurarli contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Peraltro, il comma 2 dell’art. 18 prevede che i “meccanismi” assicurativi siano individuati con un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che verrà emanato di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il quale, ad oggi, non è stato ancora promulgato.
In attesa del decreto che disciplinerà le procedure relative alle polizze assicurative, si ritiene di continuare a utilizzare le linee guida di cui al D.M. 14 febbraio 1992 che regolamenta l’obbligo assicurativo per le associazioni di volontariato.
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