Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che individua i criteri e limiti delle attività diverse svolte dagli Enti del Terzo Settore
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 26 luglio 2021 il decreto che definisce i due tratti caratterizzanti delle attività diverse: la strumentalità e la secondarietà. Entrerà in vigore dal 10 agosto 2021.
In particolare, tali attività diverse da quelle di interesse generale possono essere esercitate a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
Le attività diverse sono considerate strumentali quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente del Terzo Settore. Nel dettaglio «si considerano strumentali rispetto alle attività di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall'ente del Terzo settore, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente medesimo».
La secondarietà ricorre in una delle seguenti ipotesi:
Nel caso di mancato rispetto dei limiti stabiliti, l'ente del Terzo Settore ha l'obbligo di effettuare apposita segnalazione all'ufficio del Registro Unico Nazionale territoriale e a rispettare i limiti stabiliti. In caso di omissioni il RUNT potrebbe disporre la cancellazione dell'ente del Terzo Settore dal Registro medesimo.
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