Ottenuta l’attesa comfort letter dall’Unione Europea, si apre un nuovo scenario per un intero sistema: questioni aperte e norme ancora sospese
Lo scorso 8 marzo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha comunicato che "la Commissione Europea ha dato il via libera alle norme fiscali in favore del Terzo Settore".
In particolare, nella comfort letter inviata dalla DG Concorrenza della Commissione UE al Ministero, viene confermata l'applicabilità delle norme in materia di imposte sui redditi degli enti del Terzo settore (articolo 79 del dlgs 117/2017) e dell'esenzione da Ires per gli utili delle imprese sociali accantonati a riserva indivisibile (articolo 18 del dlgs 112/2017).
Non sono invece ancora applicabili le norme sulle agevolazioni per gli investimenti in imprese sociali di nuova costituzione (articolo 18, commi 3 e 4 dlgs 112/2017) e le misure di finanza sociale per gli enti del Terzo settore (articolo 77 dlgs 117/2017) per le quali si attende ancora il parere positivo.
Il viceministro on. Bellucci, nel comunicato citato, afferma che dunque, "dal primo gennaio 2026 entrerà finalmente in vigore un regime fiscale ad hoc".
Ciò sta altresì a significare che gli enti che hanno mantenuto la qualifica di Onlus avranno tempo fino al 31 marzo 2026 per adeguare i propri statuti, optando per la disciplina enti del Terzo settore (Ets) o impresa sociale, e procedere all'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).
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